“Schema tipo di regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing” - allegato A DGR n. 1682 del 30 dicembre 2022.

Premesso che:

  • le imprese di estetica sono già abilitate ad erogare il trucco permanente o disegno epidermico (altrimenti detto micropigmentazione, dermopigmentazione, trucco semipermanente, o camouflage), che viene utilizzata esclusivamente a fini estetici per la correzione di inestetismi del viso e del corpo, per il miglioramento della immagine estetica in generale, nella copertura di cicatrici risultanti da interventi chirurgici o incidenti (camouflage).
  • le imprese di estetica per erogare il trucco permanente o disegno epidermico sono già in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi, nonché dell’abilitazione e delle autorizzazioni comunali e sanitarie, in forza della legge dello Stato 4 gennaio 1990, n. 1. articoli 1, 3, 4, 6 terzo comma, lettera e) ed f), 10 primo comma attuato dal D.M. 206/2015, nello specifico della scheda n. 23, dall’articolo 12, nonché dalla legge regionale del 27 novembre 1991, n. 29 e dalla SCIA allegato I DGR nr. 971 del 23 giugno 2017.
  • L’attività di tatuaggio è finalizzata a formare disegni o figure, non può essere erogata a fini estetici per la correzione di inestetismi del viso e del corpo e non può avere nessun requisito oggettivo e soggettivo a svolgere l’attività di estetica già regolamentata.
  • I requisiti oggettivi e soggettivi dell’attività del tatuaggio, che nulla c’entrano con i requisiti oggettivi e soggettivi delle attività di estetica che erogano trattamenti estetici, ovvero il trucco permanente o disegno epidermico, hanno avuto origine dalla formazione obbligatoria per le attività di tatuaggio, approvata con DGR n. 693 del 23.03.2001, richiamati dalla CIRCOLARE del Presidente della Regione del 1° giugno 2001, n. 9 (Approvata dalla Giunta regionale con deliberazione 17 maggio 2001, n. 1245). Per inciso, si fa presente che nessuna attività di tatuaggio può erogare trattamenti estetici, in quanto sono loro vietati dalla legge, se privi dell’abilitazione e autorizzazione comunale per l’estetica. Nell’allegato A) della DGR n. 440 del 23/02/2010, si è ERRONEAMENTE equiparato il trattamento estetico del trucco permanente o disegno epidermico[1] (già normato dalla legge nazionale 1/90). L’errore è poi stato ripetuto e trascritto nella DGR n. 11 del 9/1/2013, fino all’attuale DGR n. 1682 del 30 dicembre 2022.
  • Il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 11 del 9 gennaio 2013 per l’attività di tatuaggio sono pertanto inconferenti all’attività di estetica, essendo quest’ultima già in possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi per erogare qualsiasi trattamento estetico, compreso il trucco permanente o disegno epidermico, con riserva di legge nazionale e regionale.
  • I comuni del Veneto sono tenuti a verificare i requisiti oggettivi e soggettivi di coloro che intendono erogare i servizi di trucco permanente o disegno epidermico così come previsto dalla legge 4 gennaio 1990 n. 1, nonché dalla legge regionale del 27 novembre 1991, n. 29 e devono essere messi nelle condizioni di poter distinguere la differenza tra un’attività di estetica (che può erogare trucco permanente per legge) e un’attività di tatuaggio (che non può erogare trucco permanente per legge), onde evitare il rilascio di autorizzazioni a soggetti privi dei titoli richiesti dalla legge, con conseguenti potenziali danni alla salute pubblica e alla concorrenza sleale tra imprese (legittime e illegittime).
  • La delibera di cui in oggetto attribuisce requisiti oggettivi e soggettivi alle imprese di tatuaggio per erogare trattamenti estetici di trucco permanente o disegno epidermico; requisiti che, in realtà, non hanno e non possono avere, in quanto tali trattamenti possono essere erogati solo da chi è in possesso del titolo abilitante di estetista.  
  • Con deliberazione della Giunta regionale n. 1867 del 17 dicembre 2019 è stato, quindi, costituito un gruppo tecnico di lavoro formato anche da tre esperti delle organizzazioni delle imprese dell'artigianato individuati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative in ambito regionale.
  • Le associazioni di categoria intervenute nel gruppo tecnico di lavoro hanno un palese conflitto di interesse, visto che rappresentano sia le imprese di estetica che le imprese di tatuaggio e che, proprio per tale conflitto di interessi tra categorie loro associate, non sono legittimate in questa sede a rappresentare le imprese di estetica.
  • La rappresentanza di queste associazioni artigiane, si deve attenere in via immediata al perimetro delle loro finalità statutarie e, cioè, la produzione degli effetti degli interessi collettivi da loro rappresentati degli associati e delle categorie, e non della mera sommatoria degli interessi imputabili ai singoli associati. Ciò si identifica solo con l'interesse di tutti gli appartenenti alla categoria ARTIGIANA UNITARIAMENTE CONSIDERATA e non con gli interessi propri, interessi di singoli associati o di gruppi di associati. Le imprese di tatuaggio, rappresentate da queste associazioni artigiane, sono in palese conflitto di interessi con le imprese di estetica, anche giudiziale, su questioni concernenti e capaci di dividere la categoria artigiana in posizioni contrastanti; ed invero, se si riconoscesse a queste associazioni di categoria la legittimazione ad agire anche in questi ultimi casi, si avrebbe una vera e propria sostituzione di rappresentanza (falsa rappresentanza) nelle sedi istituzionali e giudiziarie, in palese violazione di legge e a danno delle imprese di estetica. Queste associazioni artigiane non sono in grado di garantire l'interesse rappresentato e tutelato comune a tutte le imprese artigiane associate in modo unitario, in quanto, vengono tutelate le posizioni soggettive solo di una parte delle stesse, creando, in definitiva, conflitti di interesse interni alle associazioni artigiane, già conclamati da molti anni. Ciò implica automaticamente il loro insanabile difetto generale di rappresentanza delle imprese di estetica[2].
  • Le associazioni artigiane inoltre vendono i corsi di tatuaggio alle imprese di estetica, pur sapendo che le imprese di estetica sono già abilitate e sono in possesso di tutti i requisiti di legge – oggettivi e soggettivi - per erogare i trattamenti di trucco permanente o disegno epidermico[3].
  • Confestetica, si riserva sin da ora, di agire nelle sedi competenti nei confronti di queste associazioni artigiane, qualora emergesse qualsiasi danno alle imprese di estetica conseguente alla loro falsa rappresentanza presso le istituzioni regionali.

TUTTO CIÒ PREMESSO

IN AUTOTUTELA

Si chiede alla Regione Veneto di eliminare dallo schema di cui in oggetto all’articolo 4 – Definizioni – al punto 2 – ESTETISTA – le seguenti parole: “a condizione che l’impresa sia in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 11 del 9 gennaio 2013 per l’attività di tatuaggio.”, in quanto tale condizione posta alle imprese di estetica risulta essere dannosa e illegittima per i motivi sopraesposti.

Tale emendamento urgente si rende necessario per evitare concorrenza sleale nella regione Veneto tra imprese di tatuaggio che erogano illegittimamente i trattamenti di trucco permanente o disegno epidermico che hanno la riserva di legge nazionale.

Si auspica un fattivo aggiornamento della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29, (BUR n. 104/1991): disciplina dell'attività di estetista, sia per la tutela della salute pubblica e sia per la tutela delle imprese di estetica.

A tal proposito ci si rende disponibili ad una fattiva collaborazione con la Regione Veneto al fine di revisionare la legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 dell’estetica che dopo 32 anni necessita di aggiornamenti sostanziali e urgenti, visto che dopo la legge regionale è stato emanato il D.M 352/1994 in attuazione dell’articolo 6 (L. 1/90), e nel 2011 e 2015, in attuazione dell’articolo 10 primo comma (L. 1/90) sono stati emanati il D.M. 110/2011 (tutt’ora in vigore) e il D.M. 206/2015.

N.B. le associazioni artigiane, visto che gestiscono anche le scuole di estetica, dovrebbero sapere bene che tra le materie fondamentali di insegnamento all’estetista c’è il trucco permanente, così come normato dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 all’articolo 6, terzo comma, lettera e) ed f), nonché articolo 10 attuato dal D.M. 206/2015 – scheda n. 23.

 

Confestetica
Segretario Nazionale
Roberto Papa

 

[1] Allegato a) DRG 440 del 23/02/2010 - il disegno epidermico e il trucco semipermanente. In particolare, il trucco semipermanente è soggetto ai medesimi requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per l’attività di tatuaggio dalla circolare del Presidente della Regione Veneto n. 9 del 2001.

[2] T.A.R. Lazio, sez. I – Latina, 30/03/2018, n. 191, Consiglio di Stato, sez. III, 07/03/2012, n. 1301; T.A.R. Veneto, sez. I - Venezia, 25/10/2019, n. 1137; Cons. Stato, Ad. Plen., 27/02/2019, n. 4, punto 16; cfr. anche Cons. Stato, sez. I, 08/01/2019, n. 108; Consiglio di Stato, sez. V - 24/11/2016, n. 4957; Consiglio di Stato, 2/11/2015, n. 9; Cons. Stato, sez. IV, 09/01/2014, n. 36 - in termini analoghi anche la precedente pronuncia della stessa IV Sezione del 18/112013, n. 5451; Consiglio di Stato, sez. IV, 09/01/2014, n. 36; Consiglio di Stato, sez. VI, 21/07/2016, n. 3303; Consiglio di Stato, 03/06/2013, n. 3033 e della VI Sezione, 18 aprile 2012, n. 2208; Consiglio di Stato, sez. III - 23/12/2014, n. 6370; Consiglio di Stato, sez. V, 23/09/2010 n. 7074; id., VI, 10 marzo 2011 n. 1540; id., III, 7 marzo 2012 n. 1301.