In risposta alla Regione Veneto

  1. L‘attività di estetista è una professione regolamentata su tutto il territorio nazionale e al fine di acquisire l'abilitazione professionale al suo esercizio si deve frequentare il corso triennale di estetista, dopo aver assolto l’obbligo scolastico (ovvero solo dopo aver conseguito un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età)  e sostenere l'esame per l'accertamento delle conoscenze professionali conseguite.
  2. Tra gli obiettivi disciplinari della formazione alla professionalità, al fine di acquisire l'abilitazione professionale all'esercizio dell’attività di estetista, rientrano le nozioni di igiene e l’utilizzo delle apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico in rapporto all'evoluzione tecnologica delle stesse (D.M. 352/1994 articolo 2 e 3), compreso anche il dermografo di cui alla scheda n. 23, che rientra peraltro tra le materie fondamentali di insegnamento di cui all’articolo 6 lettera e) ed f) della legge 4 gennaio 1990, n.1.
  3. Tra le modalità di esercizio, così come specificato nella scheda n. 23 del D.M. 206/2015, il trattamento di trucco permanente deve essere effettuato da operatori estetici che abbiano ricevuto dal fabbricante o dal suo mandatario o da altro ente competente adeguata formazione, sia per gli aspetti di sicurezza (come richiamati dal manuale d’uso) sia per gli aspetti tecnici, igienici ed estetici dei trattamenti stessi.
  4. La legge quadro della Regione Veneto - 27 novembre 1991, n. 29 (Disciplina dell’attività di estetista), con giusto riferimento alla legge cornice del 4 gennaio 1990, n. 1; ha normato quanto segue: 
    Art. 1) comma 1 l’esercizio dell’attività di estetista è subordinato al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 3, 4 e 8 della legge n. 1/1990, e all’osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento adottato dai Comuni ai sensi dell’articolo 5 della citata legge n. 1/1990, nonché alla dichiarazione di inizio attività…”; 
    Art. 1) comma 2: “L'ambito e le modalità di esercizio della predetta attività sono delineati dagli articoli 1 e 10 della legge n. 1/1990, e dal regolamento di cui all'articolo 6.”;       
    Art. 4) comma 1:Le azioni formative riguardanti l'attività di estetista sono predisposte e attuate ai sensi degli artt. 2 e 9 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 e successive modifiche”.
  5. L’articolo 5) della legge nazionale 1/1990 precisa che al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale, le regioni emanano norme di programmazione dell’attività di estetista e dettano disposizioni ai comuni per l'adozione di regolamenti che si uniformino alla presente legge. [E non ad altre leggi].

CIÒ PREMESSO

  1. L’estetista è già abilitata all’esercizio dell’attività estetica, nonché all’esercizio del trucco permanente, con relative autorizzazioni comunali e sanitarie e qualora intenda erogare il servizio di trucco permanente, al fine di acquisire specifici requisiti richiesti dalla legge nazionale, solo ed esclusivamente se ha conseguito l’abilitazione prima dell’emanazione del D.M. 206/2015, ha la facoltà di scegliere da chi farsi formare tra: 1) il fabbricante; 2) il mandatario del fabbricante; 3) altro ente competente.
  2. L’estetista con l’abilitazione antecedente al 28 dicembre 2015, ovvero antecedente alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 206/2015, per erogare il trattamento di trucco permanente può decidere di essere formata anche dal fabbricante, il quale per legge può erogare tale formazione e certificarla per mezzo di una dichiarazione contenente le proprie generalità, le generalità di chi ha fruito della formazione, la durata in ore, l’argomento e le generalità dei docenti dei moduli formativi, così come previsto dalla normativa nazionale[1].
  3. L’estetista con l’abilitazione successiva al 28 dicembre 2015, ovvero successiva alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 206/2015 è già formata per erogare il trattamento di trucco permanente dall’ente competente alla formazione, così come normato dall’articolo 6, in particolare tra le materie fondamentali di insegnamento di cui alla lettera f) e dal D.M. 352/1994, articoli 2 e 3.
  4. Ciò significa che l’estetista che ha conseguito il titolo abilitante dopo il 28 dicembre 2015 è già abilitata per legge ad erogare i trattamenti di trucco permanente.
  5. Confondere i piani formativi e soprattutto i requisiti oggettivi e soggettivi della professione regolamentata dell’estetista, con i piani formativi e i requisiti oggettivi e soggettivi[2] della professione del tatuatore (non regolamentata dallo Stato), risulta essere illegittimo e mette a rischio la salute pubblica. I requisiti oggettivi e soggettivi delle attività di estetista non sono e non possono essere confusi con quelli dell’attività di tatuatore, anche perché si violerebbe il principio della libera circolazione delle professioni regolamentate, sia in Italia che in tutta la comunità europea. In entrata e in uscita.
  6. L’articolo 5 della legge nazionale 1/1990 autorizza le regioni ad emanare norme di programmazione dell’attività di estetista e detta disposizioni ai comuni per l'adozione di regolamenti che si uniformino alla presente legge e non ad altre leggi o regolamenti differenti.
  7. La professione regolamentata dell’estetista non può e non deve far riferimento ad altre norme (di rango inferiore), ovvero alle qualificazioni regionali di attività non regolamentate, non deve attenersi a piani formativi differenti da quelli già normati per la propria categoria (professione regolamentata), essendo già in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per erogare il trucco permanente, senza che vi sia alcun obbligo differente da quanto già normato dalla legge nazionale e dalla legge regionale per la disciplina dell’attività di estetista. E senza che ci sia mescolanza tra categorie differenti.

SI CHIEDE
IN AUTOTUTELA

  • alla Regione Veneto di eliminare dallo schema di cui in oggetto (e da qualunque altro atto regionale) all’articolo 4 – Definizioni – al punto 2 – ESTETISTA – le seguenti parole: “a condizione che l’impresa sia in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 11 del 9 gennaio 2013 per l’attività di tatuaggio”, in quanto tale condizione imposta alle imprese di estetica risulta essere dannosa, anche economicamente e illegittima per i motivi sopraesposti.
  • Alla regione Veneto di non creare concorrenza sleale tra imprese, dove per legge il trucco permanente può essere erogato solo ed esclusivamente dalle attività di estetica abilitate e non da quelle di tatuaggio.
  • Con l’auspicio che codesta Amministrazione vigili attentamente affinché nei piani formativi di tutte le scuole di estetica accreditate sia ricompreso il trucco permanente con dermografo, così come disciplinato tra le materie fondamentali di insegnamento di cui all’art. 6 lettera e) ed f) legge 1/1990 attuato dal D.M. 352/1994, nonché dagli artt. 1, 3 e 10 della legge 1/1990, quest’ultimo attuato dal D.M. 206/2015, in particolare la scheda n. 23.
  • Di riconoscere che l’estetista è già in possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi per l’esercizio della professione propria di trucco permanente, così come per legge.

Nota:
l’estetista è già in possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi per l’esercizio della professione propria di trucco permanente, così come per legge. È illegittimo che l’Autorità regionale obblighi l’estetista a frequentare un corso a pagamento per ottenere requisiti oggettivi e soggettivi, di cui è già in possesso per legge. Ed è altrettanto illegittimo che tali requisiti si concedano con corsi a pagamento riferiti agli operatori addetti al tatuaggio e piercing, che sono attività totalmente inconferenti a quella di estetista. Il danno diretto delle imprese di estetica è costituito dall’obbligo di pagamento di circa 1.000 euro, per frequentare un corso igienico obbligatorio solo per le attività di tatuaggio e piercing, le quali sono attività completamente differenti anche per legge, dall’attività di estetica (professione regolamentata).

Risposta Regione Veneto alla circolare 23227 di Confestetica del 27 febbraio 2023 [link]

Circolare di Confestetica 23227 di Confestetica del 27 febbraio 2023 [link]

[1] DECRETO  15 ottobre 2015, n.  206, scheda n. 23, Modalità di esercizio.

[2] CIRCOLARE 1° giugno 2001, n. 9. (Approvata dalla Giunta regionale con deliberazione 17 maggio 2001, n. 1245). Linee-guida Ministero della Sanità in tema di tatuaggio e piercing. Adempimenti da seguire in ambito regionale riguardanti misure preventive di tutela della salute in connessione alle attività di tatuaggio e piercing.           
IDONEITÀ’ SOGGETTIVA
Gli operatori addetti al tatuaggio e piercing devono aver compiuto il 18° anno di età, essere in possesso di adeguate conoscenze tecnico professionali per esercitare tale attività e conoscere gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione, in relazione ai rischi di infezione e di danno all’apparato cutaneo che possono derivare dall’effettuazione delle tecniche in questione. A tal fine, viene stabilita l’obbligatorietà di frequenza - con il superamento dell’esame finale - di un corso specifico, previsto e curato dalla Regione Veneto ed articolato in moduli didattici riguardanti gli aspetti igienico-sanitari dell’attività di tatuaggio e piercing. L’attività formativa è stata approvata con DGR n° 693 del 23.03.2001.