Facciamo chiarezza sui rifiuti pericolosi dei centri estetici - smascheriamo gli speculatori -

In questi giorni in redazione stanno pervenendo numerose telefonate per avere chiarimenti sulle modalità di iscrizione al SISTRI e soprattutto sulle p...

23 aprile 2010
6 minuti di lettura

Per quanto riguarda le modalità di smaltimento dei rifiuti c’è da dire che purtroppo la disinformazione è tanta e lo si evince dalle innumerevoli segnalazioni che sono pervenute in Associazione da parte di molti estetisti. La maggior parte di queste non hanno alcun fondamento giuridico e stanno causando grandi disagi.
Questi sono alcuni esempi di domande più comuni e più frequenti:
E’ vero che devo smaltire i rifiuti pericolosi una volta alla settimana?
E ‘ vero che bisogna pesare con un bilancino i grammi di lamette prodotte e darne comunicazione ogni cinque giorni?
E’ vero che devo smaltire i rifiuti pericolosi una volta al mese?
E’ vero che devo smaltire, come pericolosi, anche le strisce della ceretta e i “lenzuolini” di carta?
E’ vero che le chiavette usb possono essere gestite direttamente dalle aziende di smaltimento rifiuti;
E’ vero che si devono smaltire i barattoli di cera ecc…
Tutte queste informazioni sono completamente prive di fondamento, non hanno nessuna rilevanza e non devono essere assolutamente seguite!
Ed ora cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.
Andiamo per ordine: Quali sono i rifiuti provenienti dalle attività estetiche definiti pericolosi a rischio infettivo? [ leggi articolo su "LA GESTIONE DEI TAGLIENTI AL DI FUORI DELLE STRUTTURE SANITARIE" ] I rifiuti pericolosi per un cento estetico sono: CER 150110* Imballaggi vuoti contaminati da sostanze pericolose CER 150111* Gas in contenitori a pressione (bombolette spray) CER 180103* Aghi, siringhe, lame, vetri, lancette pungidito, venflon, testine, rasoi e bisturi monouso CER 200121* Tubi fluorescenti Visti i quantitativi stimati di rifiuti pericolosi prodotti da un centro estetico, lo smaltimento può avvenire una volta l’anno. La chiavetta usb del SISTRI deve essere gestita o dal titolare del centro estetico o da un suo delegato o da un’Associazione di categoria accreditata dal Ministero, come Confestetica. Nello specifico Confestetica è andata ad approfondire le norme in materia ambientale e precisamente quanto disposto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dal Dpr 15 luglio 2003, n. 254. In essi si fa riferimento a quel periodo di tempo definito “deposito temporaneo” dei rifiuti pericolosi; è bene esplicitare questo concetto una volte per tutte onde evitare di ingenerare ulteriori confusioni e inutili preoccupazioni per gli estetisti. Questo è l’unico momento del percorso di smaltimento dei rifiuti pericolosi che riguarda l’estetista, ovvero il periodo iniziale in cui il rifiuto viene prodotto, e rimane in custodia all’estetista (produttore o detentore) fino al momento in cui se ne andrà a disfare, secondo le procedure previste. Facciamo un esempio pratico: l’estetista dopo aver utilizzato aghi o lame deve custodirli come rifiuti pericolosi in appositi contenitori rigidi omologati, per un periodo di tempo(deposito temporaneo) non superiore ad un anno , fino a quando, cioè, una ditta specializzata passerà a recuperarli per procedere, sempre secondo le procedure previste dalla legge, allo smaltimento degli stessi. Nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si determinano le corrette modalità di deposito, smaltimento, stoccaggio dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo ed esso riguarda tutte le figure del panorama lavorativo che producono rifiuti pericolosi, quindi anche i centri estetici. Per deposito temporaneo, come espresso nell’articolo 183 lettera m del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , si intende: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti. I rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative (articolo 183 lettera m2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ), a scelta del produttore (per produttore si intende, come espresso nell’articolo 183 lettera b del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , la persona la cui attività ha prodotto rifiuti), nel caso di specie l’estetista:- con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito oppure quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi.
- In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno (articolo 183 lettera m2.1 e m2.2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ).
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