sicurezza lavoro estetista confesteticaTutela della salute e della sicurezza nei centri estetici Confestetica, grazie alla collaborazione del Prof. Vitale, Presidente AiFos (Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro, www.aifos.it) e del Sig. Pavanello Segretario Nazionale Associazione Ambiente e Lavoro (www.amblav.it), ha fatto luce sull’applicazione nei centri estetici del nuovo D.LGS 81/2008. Il Decreto Legislativo 81/2008, afferma il Presidente AiFos, nasce con l’intento di garantire il miglioramento delle condizioni lavorative, innovando e riformando le normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro “mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo”, Il D.LGS 81/2008, prosegue il Presidente Aifos Prof. Vitale, è basato sulla presupposto di impedire gli infortuni sul lavoro ma con una attenzione particolare alle grandi realtà imprenditoriali (con oltre 250 dipendenti); tuttavia, nel mese di gennaio 2010 verrà sancito l’accordo Stato-Regione grazie al quale si farà definitiva chiarezza su quali siano le modalità applicative del decreto anche nelle piccole imprese individuali, fornendo indicazioni operative che per ogni estetista titolare. La normativa è di determinazione europea, afferma il Sig.Pavanello di Amblav, ed evidenzia una nuova situazione in termini di obblighi per la tutela della sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, poiché salute e sicurezza sono beni costituzionali, diritti individuali di ciascun cittadino. Un centro estetico, prosegue il Sig. Pavanello, indipendentemente dal numero di lavoratori in esso presenti, è considerato giuridicamente un “luogo di lavoro” nel quale si necessita garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti. Gli obblighi per l’estetista titolare che non ha dipendenti, quindi definito lavoratore autonomo, sono molto semplificati ma, essendo il centro estetico aperto al pubblico, anche i lavoratori autonomi devono rispettare quanto stabilito dalla normativa attuale. È compito del titolare del centro (come di tutti i datori di lavoro) valutare i rischi relativi tanto alla salute quanto alla sicurezza dei propri lavoratori e predisporre le opportune misure di prevenzione e protezione; il titolare ha altresì il compito di informare i dipendenti sulle norme vigenti, preoccupandosi di formare il personale in merito al D.LGS 81/2008. Il datore di lavoro effettuerà i controlli necessari e le valutazioni opportune, grazie alla figura del Responsabile al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), al medico competente, laddove necessario ed al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ove nominato dai lavoratori stessi. Al termine dei controlli volti a garantire la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l’RSPP dovrà redigere un Documento Valutazione Rischi (DVR) da sottoporre in seconda istanza all’RLS; la figura del Responsabile al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) può essere un consulente esterno al centro estetico o il titolare del centro stesso, dichiara il sig. Pavanello. In quest’ultimo caso, il titolare per diventare RSPP del proprio Istituto deve “essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione” previsti dall’articolo 34 del D.LGS 81/2008 in materia di “prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione”. Confestetica , ha previsto per il nuovo anno l’organizzazione dei corsi di formazione indirizzati agli estetisti titolari che vogliono diventare i Responsabili al Servizio di Prevenzione e Protezione dei propri centri. Secondo quanto previsto dal comma 2 dell’ dall’articolo 34, i suddetti corsi, a d e - guati alla natura dei rischi presenti nel luogo di lavoro, avranno una durata minima di 16 ore e massima di 48 ore.