L’estetista è abilitata solo con legge statale: i titoli regionali IeFP servono per assolvere l’obbligo scolastico, ma non abilitano


Fare chiarezza sui percorsi formativi
Negli ultimi anni, i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale IeFP sono diventati una scelta comune per i giovani che vogliono entrare rapidamente nel mondo del lavoro. Tra questi, il percorso IeFP 3 più 1 - tre anni per ottenere la qualifica di Operatore del benessere e un quarto anno come Tecnico delle cure estetiche - viene spesso presentato come una strada per diventare estetista e aprire un centro estetico autonomamente.
Ma è davvero così?
La risposta è no. Questo percorso non consente di aprire un’attività in autonomia. Vediamo perché.
Il percorso IeFP: confusione e limiti
I percorsi IeFP sono progettati per assolvere l’obbligo scolastico, che rappresenta un prerequisito fondamentale. Solo dopo aver completato questo obbligo e conseguito la qualifica di Operatore del benessere, è possibile accedere al percorso triennale specifico in estetica, riconosciuto dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1. Solo questo percorso consente di ottenere l’abilitazione necessaria per aprire un’attività autonoma.
L’attività di estetista e la relativa abilitazione sono disciplinate da un’unica legge statale: la Legge 4 gennaio 1990, n. 1. Per la gerarchia delle fonti del diritto, le regioni non possono sostituirsi allo Stato nella regolamentazione delle professioni, inclusa quella di estetista. È lo Stato, infatti, a stabilire percorsi formativi uniformi e validi su tutto il territorio nazionale, che approfondiremo di seguito.
La Legge 1/1990: un percorso rigoroso e riconosciuto
La Legge 1/1990, che disciplina la professione di estetista, è molto chiara per chi desidera intraprendere questa carriera attraverso lo studio. Il testo normativo recita:
La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno.
In sintesi, la Legge 1/1990 stabilisce un percorso chiaro per chi vuole aprire un’attività di estetica in autonomia: completare l'obbligo scolastico, frequentare un corso triennale di qualificazione e specializzazione specifico per estetista, e superare un esame teorico-pratico. Solo così si ottiene l'abilitazione professionale di estetista, necessaria per aprire un’attività di estetica in autonomia.
Cosa significa dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico?
In Italia, l’obbligo scolastico è un diritto-dovere che prevede dieci anni di istruzione obbligatoria, mirati a garantire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale entro il diciottesimo anno di età.
In concreto, questo obbligo può essere soddisfatto in due modi:
1. Completando un ciclo di studi superiori: come un liceo, un istituto tecnico o professionale.
2. Ottenendo una qualifica professionale triennale: tramite percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), come quello per diventare Operatore del benessere, sempre entro il diciottesimo anno di età.
Questo sistema offre ai giovani la possibilità di scegliere un percorso formativo adatto alle proprie aspirazioni, senza però mai perdere di vista l’importanza di completare l’istruzione obbligatoria.
Un percorso formativo completo e professionale
Il legislatore ha stabilito un iter rigoroso per garantire che chi esercita la professione di estetista abbia le competenze necessarie. Come sottolineato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 245/1990:
L’attività di estetista, la quale ha assunto contenuti sempre più elevati di professionalità e di responsabilità (mentre la legge 14 febbraio 1963, n. 161, la annoverava tra le attività collaterali a quella di parrucchiere), e i gravi pericoli per la clientela che essa comporta quando sia esercitata senza la necessaria preparazione teorico-pratica, hanno indotto il legislatore a intervenire con una disciplina che, da un lato, prevede condizioni severe di accesso alla professione, dall'altro, impone a livello nazionale standards minimi di preparazione e di valutazione dei candidati.
Il legislatore, già nel 1990, aveva reso materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico discipline come anatomia, fisiologia, dermatologia, estetica, psicologia, chimica, cosmetologia, massaggio estetico del corpo, trucco e visagismo, apparecchi elettromeccanici, oltre a cultura generale ed etica professionale.
Inoltre, fu previsto che entro un anno dall’entrata in vigore della legge, i contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame fossero definiti attraverso un decreto. Questo avvenne con il Decreto 21 marzo 1994, n. 352, che ha strutturato un percorso triennale per estetista, rendendolo uno dei più completi in d’Europa. Infatti in Italia, per ottenere la specializzazione e l’abilitazione in estetica, gli studenti seguono un programma articolato e altamente professionalizzante, che include materie di base, scienze applicate, tecniche professionali e normative giuridiche. L’obiettivo è garantire una preparazione completa, indispensabile per operare con professionalità e sicurezza.
Ecco la struttura del percorso:
Materie di base e cultura generale
- Cultura generale
- Una lingua estera
- Cognizioni di informatica applicata alla professione di estetista
Scienze applicate all'estetica
- Chimica con particolare riferimento alla chimica cosmetologica
- Cosmetologia
- Anatomia
- Fisiologia
- Dermatologia
- Dietologia
- Igiene e alimentazione
- Fisica applicata
- Psicologia
Tecniche professionali
- Laboratorio in estetica
- Massaggio estetico del corpo
- Trucco e visagismo
- Utilizzo delle apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico in rapporto all'evoluzione tecnologica delle stesse
- Tecnica professionale
Normative e discipline giuridiche
- Etica professionale
- Sicurezza del lavoro
- Diritto sulle materie contrattuali e del lavoro
- Disciplina di settore per l'esercizio dell'attività
- Disciplina previdenziale, tributaria e contrattuale per l'esercizio dell'attività imprenditoriale
- Disciplina di settore negli altri Stati
Organizzazione e gestione aziendale
- Organizzazione aziendale
- Gestione aziendale
- Tecniche di mercato
Materie trasversali
- Disciplina di settore per l'esercizio dell'attività
Questo programma non solo garantisce una preparazione teorica e pratica solida, ma forma professionisti in grado di operare autonomamente, rispettando gli standard di sicurezza e qualità richiesti dalla legge. Se consideriamo che questo percorso formativo è stato delineato dal legislatore già negli anni Novanta, possiamo affermare che la sua struttura è così ben concepita da poter essere paragonata, per rigore e contenuti, a un moderno percorso universitario triennale.
Non è un caso che Confestetica, l’associazione maggiormente rappresentativa delle estetiste, stia lavorando con determinazione affinché il percorso per diventare estetista diventi presto un corso di laurea triennale universitario. Un obiettivo ambizioso, ma in linea con l’evoluzione della professione e con il livello di preparazione richiesto oggi per garantire standard sempre più alti di competenza e sicurezza.
Cosa deve fare Maria per aprire un centro estetico?
Se Maria, che sogna di diventare estetista, ha sentito dire che il percorso IeFP 3 più 1 è sufficiente per aprire un’attività di estetica, purtroppo è stata mal informata. Per rispettare i requisiti di legge e aprire un centro estetico in autonomia, il percorso per chi sceglie di studiare è chiaro e definito dalla Legge 1/1990:
1. Completare l’obbligo scolastico, ottenendo una qualifica o un diploma.
2. Frequentare un corso triennale di estetica, che prevede:
- Due anni di formazione professionale 900 ore annue.
- Un anno di specializzazione.
3. Sostenere l'esame teorico-pratico finale di cui alla L. 1/1990, indispensabile per conseguire la specializzazione e l’abilitazione professionale necessarie per aprire un’attività di estetica.
Questo percorso è pensato per chi vuole formarsi attraverso lo studio, acquisendo tutte le competenze teoriche e pratiche richieste dalla legge per esercitare in autonomia e con professionalità.
Perché Maria non è estetista con il percorso IeFP 3 più 1?
Sempre più giovani, come Maria, scelgono il percorso IeFP, che include tre anni per ottenere la qualifica di Operatore del benessere e un quarto anno come Tecnico delle cure estetiche, nella convinzione che sia sufficiente per diventare estetista e aprire un’attività estetica in autonomia. Ma questa convinzione è sbagliata. Ecco perché:
1. Il percorso IeFP assolve solo l’obbligo scolastico
La qualifica di Operatore del benessere non rende Maria un’estetista. Si tratta di un percorso diverso da quello statale stabilito dalla Legge 1/1990. Con questa qualifica, Maria ha semplicemente assolto l’obbligo scolastico, il che le permette di iscriversi alla triennale in estetica, ma non di esercitare autonomamente.
2. Il quarto anno IeFP non abilita all’apertura di un’attività estetica
Frequentare il quarto anno IeFP per diventare Tecnico delle cure estetiche non sostituisce il percorso triennale in estetica previsto dalla legge. Maria non ha frequentato i due anni di qualificazione specifica 900 ore annue né l’anno di specializzazione richiesti. Inoltre, non ha superato l’esame teorico-pratico necessario per ottenere la specializzazione e l’abilitazione professionale.
3. Tecnico delle cure estetiche non è un titolo abilitante
La qualifica di Tecnico delle cure estetiche consente, al massimo, di lavorare come dipendente presso un centro estetico, ma non abilita all’apertura di un’attività in autonomia. Per diventare estetista e avviare un’attività indipendente, è indispensabile seguire il percorso previsto dalla Legge 1/1990, che richiede:
- Un triennio formativo specifico in estetica.
- Il superamento di un esame teorico-pratico.
Con il percorso IeFP 3 più 1, Maria non è un’estetista e non può aprire un centro estetico. Solo completando il percorso statale e ottenendo la specializzazione e l’abilitazione professionale previste dalla legge si può esercitare in autonomia, nel rispetto delle normative.
Come fare la scelta giusta per diventare estetista specializzata e abilitata?
Di fronte a informazioni spesso fuorvianti, è fondamentale per chi sogna di intraprendere la professione di estetista fare scelte consapevoli e basate su percorsi formativi riconosciuti dalla legge. La Legge 1/1990 è l’unico riferimento normativo che garantisce un’abilitazione valida per aprire e gestire un’attività di estetica in autonomia.
Ecco alcuni consigli utili per chi vuole diventare estetista qualificata:
1. Informarsi sulle normative: Prima di scegliere un percorso formativo, verifica che sia conforme alla Legge 1/1990. Solo i corsi che rispettano questa normativa assicurano l’abilitazione necessaria.
2. Diffidare delle scorciatoie: I percorsi formativi IeFP 3 più 1, finanziati con fondi pubblici, sono stati concepiti per un obiettivo preciso: permettere ai giovani di assolvere l’obbligo scolastico e conseguire una qualifica utile per lavorare come dipendenti. Tuttavia, è fondamentale chiarire che questi percorsi non forniscono né le competenze né i requisiti richiesti dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1, per aprire un’attività autonoma in estetica. Confondere il completamento dell’obbligo scolastico con l’abilitazione professionale in estetica è un errore frequente, ma solo i percorsi riconosciuti dalla legge nazionale garantiscono l’accesso a questa professione in autonomia. È importante sottolineare che non esiste alcuna equipollenza tra i titoli regionali e quello abilitante previsto dalla legge statale: il titolo valido è uno solo, quello statale.
3. Scegliere istituti accreditati: Prima di iscriversi a un corso, è essenziale verificare che la scuola garantisca, per iscritto, che il titolo rilasciato al termine del percorso formativo sarà riconosciuto ai sensi della Legge 4 gennaio 1990, n. 1. Questo significa che sul titolo finale deve essere esplicitamente riportata la Legge 4 gennaio 1990, n. 1. Senza questa specifica, il titolo non sarà valido per ottenere l’abilitazione professionale in estetica e non permetterà l’apertura di un’attività autonoma. Per evitare sorprese, chiedi alla scuola una conferma scritta della conformità del corso alla normativa nazionale prima di procedere con l’iscrizione.
4. Valutare le proprie aspirazioni: Se il tuo obiettivo è aprire e gestire un centro estetico in autonomia studiano estetica, è fondamentale, dopo aver assolto l’obbligo scolastico, completare il percorso triennale previsto dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1. Solo così potrai sostenere l’esame teorico-pratico e ottenere la specializzazione e l’abilitazione professionale necessarie per esercitare in conformità con la normativa.
Fare la scelta giusta significa investire nel futuro con una formazione solida, riconosciuta e completa, per garantire professionalità e sicurezza in un settore in continua evoluzione.