Locali carenti dei minimi requisiti sanitari e strutturali, hanno portato i Carabinieri dei NAS, d’intesa con il Ministero della Salute, a condurre una campagna di controllo, su tutto il territorio nazionale, finalizzata alla verifica della corretta erogazione delle prestazioni di medicina estetica.

I controlli sono stati indirizzati a verificare l’idoneità tecnica dell’attrezzatura impiegata, la sussistenza dei requisiti igienico-strutturali e organizzativi, il possesso delle previste autorizzazioni, la presenza di qualifiche professionali, con particolare riguardo all’applicazione di filler, impianti cutanei ed altre procedure tra cui anche i trattamenti mediante il fattore di crescita PRP (plasma ricco di piastrine) per la biorivitalizzazione della pelle, tutte pratiche che per loro natura sono le più soggette ad essere eseguite abusivamente.

Sono state ispezionate complessivamente 793 strutture e rilevati 110 obiettivi non conformi che hanno comportato il deferimento all’Autorità Giudiziaria di 33 professionisti, nonché la contestazione di sanzioni amministrative per € 187.000.

I Carabinieri NAS hanno eseguito il sequestro/sospensione di 3 studi medici/poliambulatori poiché abusivi e/o privi dei requisiti minimi per il funzionamento, nonché di 8 centri estetici.

Sequestrati presso studi di medicina estetica, 5 dispositivi per la centrifugazione del siero ematico poiché non autorizzati e/o utilizzati da personale privo di adeguata formazione, nonché 79 confezioni di medicinali e oltre 500 dispositivi medici (garze, siringhe, aghi sterili per tatuaggi ecc.) scaduti di validità e/o illecitamente detenuti. Sono state sequestrate anche due apparecchi elettromedicali.

Sono stati accertati 41 illeciti penali, riconducibili all’attivazione abusiva di ambulatori di medicina estetica, ad irregolarità nella gestione e detenzione dei farmaci poiché risultati scaduti, alla ricettazione di farmaci ad uso ospedaliero, alla falsificazione di attestati professionali e all’esercizio abusivo della professione.

Contestate ulteriori 86 sanzioni amministrative per inadempienze autorizzative e procedurali inerenti l’attività di estetica.

Le attività di controllo sono state estese anche al web al fine di verificare l’offerta in vendita e/o la pubblicità illegale di medicinali e dispositivi medici utilizzati abusivamente nel campo della “medicina estetica”.

L’attività di monitoraggio on-line ha determinato l’oscuramento di 8 siti web.I siti web, tutti risultati ospitati su server esteri e con gestori anonimi facilmente raggiungibili dall’Italia, promuovevano, a fini estetici per trattamenti anti-aging, asseriti: − medicinali a base di “tossina botulinica” soggetti a prescrizione medica obbligatoria; − dispositivi medici iniettabili per via sottocutanea (cd. filler) a base di “acido ialuronico”, risultati peraltro “sospesi” dal Ministero della Salute; − prodotti cosmetici con etichettatura irregolare.

Il plauso di Confestetica va a sostegno dei NAS, che hanno svolto le dovute ispezioni nel settore della “medicina estetica”.

Ci corre l’obbligo evidenziare che un medico laureato e abilitato in medicina quando è privo del titolo di specializzazione in Medicina e Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, unica specializzazione di medicina estetica riconosciuta dal nostro ordinamento, non può in nessun modo millantare il titolo di “medico estetico” - Legge 5 febbraio 1992, n. 175 - art. 56 del Codice di deontologia medica.

Come è noto, in Italia con la sola abilitazione alla Medicina e Chirurgia è possibile esercitare qualsiasi disciplina specialistica (ad esclusione di Anestesiologia e Radioterapia). Non è illegale quindi per un medico non specializzato in chirurgia e medicina estetica effettuare interventi chirurgici o trattamenti estetici. Tanto è vero che un medico abilitato potrebbe per legge eseguire un intervento al cuore, ma non per questo può millantare il titolo di cardiologo.

Tutte le specializzazioni sono già codificate dal nostro ordinamento anche per la chirurgia e medicina estetica; pertanto, nessun medico abilitato può millantare il titolo di “medico estetico”, dermatologo eccetera, se privo della specifica specializzazione.

Pubblicizzarsi come medico estetico, senza possedere la specializzazione rischia di essere equivocato da tutti, creando così disorientamento e caos tra le persone che ripongono la propria fiducia nella autorità del medico stesso.

Attenzione, però, a chi crea confusione: un master universitario o una scuola privata di medicina estetica, ad esempio, non equipara il medico generico ad un medico specializzato. “Alcuni pazienti lo sanno e si affidano comunque a un non specializzato, generalmente per il risparmio. Ma è come acquistare un’auto senza cintura di sicurezza. Cammina, però forse non è il caso di guidarla... Altri cadono nella confusione. Devono sapere, per usare una metafora, che si stanno facendo ingessare la gamba da un medico della mutua e non da un ortopedico".

La pubblicità informativa sanitaria, con qualunque mezzo diffusa, deve rispettare nelle forme e nei contenuti i principi propri della professione medica, dovendo sempre essere veritiera, corretta e funzionale all'oggetto dell'informazione, mai equivoca, ingannevole e denigratoria. Ripetiamolo: non è illegale effettuare trattamenti, ritocchi e interventi estetici per un medico non specializzato. Ma, se non lo fosse, il paziente/cliente deve saperlo" e soprattutto il medico non deve mai millantare il titolo di “medico estetico” senza essere in possesso della specializzazione propria.

Per non sbagliare, consultando l’elenco della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri è possibile sapere se la persona è un medico e in cosa è specializzato. Si segnala che almeno in tre ordini dei medici il “registro della medicina estetica”, non è coincidente con la vera specializzazione in estetica riconosciuta dalla legge. A tal proposito è bene controllare anche se compare il nome del professionista sugli elenchi della Sicpre (Società italiana di Chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica) e Aicpe (Associazione italiana di chirurgia plastica ed estetica).

L’altro equivoco molto diffuso in Italia si verifica quando il medico privo di specializzazione esegue trattamenti estetici non terapeutici, chiamandoli impropriamente trattamenti di medicina estetica pur sapendo che tali trattamenti estetici non curano alcuna malattia. Tale attività verrebbe esercitata dal medico “sedicente estetico” con la sola “licenza sanitaria” senza possedere la “licenza estetica” comunale come richiesto dalla legge.

Sempre a proposito di denominazione impropria, si evidenzia ad esempio, che i “tatuaggi medicali” impropriamente così chiamati, altro non sono che l’attività propria dell’estetista, così come confermato recentemente sia dal Consiglio di Stato con Sentenza n. 4732 del 18/06/2021 che dall’Istituto Superiore di sanità Ordinanza collegiale n.2994/2021 emessa dal Consiglio di Stato.

La Corte di Giustizia UE, 21 marzo 2013, C. 91-12 ha chiarito inoltre che le prestazioni di servizi consistenti in operazioni di chirurgia estetica e in trattamenti di carattere estetico, rientrano nelle nozioni di «cure mediche» o di «prestazioni mediche [alla persona]», qualora tali prestazioni abbiano lo scopo di diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute o di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone;

Pertanto, i giudici comunitari sono giunti alla conclusione che i “trattamenti di carattere esteticopossono rientrare nel novero di “cure mediche” o di “prestazioni mediche”, qualora abbiano lo scopo di alleviare sofferenze psicologiche causate da traumi, handicap o malattie, le quali richiedono un intervento di natura estetica. Di contro, qualora dette prestazioni abbiano finalità puramente cosmetiche, devono ritenersi escluse da qualsiasi nozione di carattere medico.

Quindi, il cosiddetto medico “sedicente estetico” altro non è che un imprenditore in estetica laureato e abilitato alla medicina e chirurgia, che esegue trattamenti estetici non terapeutici, privo della licenza di estetica, che si fa anche pubblicità sui social, mercificando tali prestazioni non terapeutiche.

In conclusione, gli interventi chirurgici di estetica li fa il medico specializzato in estetica in strutture sanitarie autorizzate, i trattamenti estetici non terapeutici li fa l’estetista in strutture non sanitarie autorizzate.

Il medico sedicente estetico privo di specializzazione estetica, per eseguire trattamenti estetici non terapeutici, deve iscriversi alla Camera di Commercio e deve farsi rilasciare la licenza estetica dal proprio comune e tutte le autorizzazioni igienico-sanitarie dalla ASL. Diversamente non può in nessun altro caso definirsi “medico estetico”.

Il registro della “medicina estetica” avrebbe più senso presso la camera di commercio che non presso l’ordine dei medici, in quanto questi “studi e ambulatori medici” non si occupano di attività sanitarie proprie ma si occupano di estetica non terapeutica e proprio per questo hanno tutte le caratteristiche imprenditoriali regolate dagli artt. 2082 e 2555 c.c. e non sanitarie.