Quando qualcosa funziona, c’è subito pronto qualcuno a volerlo togliere dalle mani dell’estetista: è esattamente quanto sta succedendo con il needling cosmetico.
 
Chiariamo subito che il needling cosmetico (anche detto microneedling) è l’attività propria dell’estetista. Per erogare tale servizio si deve essere in possesso obbligatoriamente dell’abilitazione in estetica, dell’autorizzazione comunale (in estetica), del relativo nulla osta dell’ASL, nonché dell’iscrizione al Registro Imprese con in codice Ateco 96.02.02 (ISTITUTI DI BELLEZZA).

In buona sostanza per fare il needling cosmetico si deve essere estetista abilitata e tale trattamento si deve erogare solo ed esclusivamente in un ISTITUTO DI BELLEZZA. Tutte le altre forme di erogazione o svolgimento del needling cosmetico, sono da considerarsi sempre attività di estetica abusiva.
 
Cos’è il needling cosmetico?

È un trattamento estetico (non medico o terapeutico) che si effettua solo in un ISTITUTO DI BELLEZZA autorizzato e ha lo scopo di correggere inestetismi e imperfezioni della pelle del viso o del corpo. Il risultato è un incarnato più luminoso, pori minimizzati, cute più giovane e tonica.

A livello fisiologico la pelle, quando viene stimolata, mette in moto meccanismi di riparazione cellulare che coinvolgono enzimi e proteine: il needling cosmetico (needle in inglese significa ago) crea microlesioni superficiali che attivano la produzione di collagene ed elastina che contribuiscono alla rigenerazione dei tessuti.

In una pelle giovane, l'epidermide risulta essere luminosa e compatta grazie all'efficacia del turnover cellulare, ovvero di un continuo e costante rinnovamento di cellule. Tuttavia, con il trascorrere dell'età e la continua esposizione a fattori ambientali, questo processo diventa molto più lento e meno efficace. Inoltre, col tempo diminuisce la sintesi e aumenta il degrado sia di collagene sia di elastina, portando ad un vero e proprio invecchiamento cutaneo. 

Il neadling è sempre e solo cosmetico, mai medicale o medico, in quanto tale trattamento non cura alcuna malattia e non può in alcun modo essere considerato un trattamento terapeutico.

Esiste però, anche il neadling chirurgico, ed è solo questo ad essere considerato neadling medico, in quando deve essere svolto in sala operatoria e mai in ambulatorio, da medici specialisti.
 
Grazie al needling cosmetico otteniamo numerosi effetti:

  • sintesi di nuovo collagene, con conseguente aumento di compattezza e luminosità;

  • sintesi di nuova elastina, che si traduce in maggior tono cutaneo, contorni del viso ridefiniti;

  • rilascio di fattori di crescita che stimolano l'accrescimento e il differenziamento cellulare;

  • aumento delle risposte rigenerative della pelle.

Tutte queste azioni permettono di trattare numerosi inestetismi efficacemente e con risultati visibili in tempi brevi. Avremo pertanto effetti significativi su iperpigmentazioni, smagliature, perdite di tonicità di viso e corpo, rughe, pori dilatati, miglioramento estetico delle cicatrici.

Chi può erogare il needling cosmetico come e perché?

Il needling cosmetico è un trattamento estetico che viene eseguito sulla superficie del corpo umano con il dermografo, anche senza colore, ovvero con quel dispositivo elettromeccanico regolamentato nella scheda n. 23 del D.M. 206/2015 e il suo utilizzo rientra tra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico dell’estetista (art. 6 L. 1/90). 

Infatti, ben 32 anni fa, la professione di estetista è stata regolamentata dalla legge dello Stato e tale a attività comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici. Restano escluse dall'attività di estetista solo le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico”.
 
Al fine di acquisire l'abilitazione professionale all'esercizio dell’attività di estetista, si deve frequentare un apposito corso della durata di tre anni, con un minimo di 900 ore annue; tra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico ci sono cosmetologia, fisiologia, anatomia, chimica, dermatologia, massaggio estetico del corpo, estetica, trucco e visagismo, apparecchi elettromeccanici (dermografo compreso), psicologia, igiene e alimentazione, dietologia e tante altre.

Il dermografo è un’apparecchiatura in dotazione all’estetista per legge (D.M. 206/15) che viene utilizzata esclusivamente a fini estetici per la correzione di inestetismi del viso e del corpo, per il miglioramento della immagine estetica in generale, nella copertura di cicatrici risultanti da interventi chirurgici o incidenti (camouflage).

L’estetista, sempre per legge, lavora sulla superficie del corpo umano, ovvero sulla cute (epidermide, derma e ipoderma). Il needling cosmetico è un trattamento estetico che si esegue sulla superficie del corpo umano (epidermide e derma), con l’utilizzo del dermografo (apparecchiatura in dotazione all’estetista).
 
Una volta sostenuti gli appositi esami e ottenuta quindi l’abilitazione professionale in estetica (l’unica che consente l’erogazione di trattamenti estetici), si possono erogare i trattamenti estetici solo dopo aver aperto un istituto di bellezza (codice Ateco 96.02.02), per il quale la legge richiede obbligatoriamente: 1) il titolo abilitante di estetista; 2) l’iscrizione presso il Registro delle Imprese; 3) l’autorizzazione comunale (la licenza estetica); 4) il nulla osta ASL.

Chi non può erogare il needling cosmetico?

Qualsiasi soggetto privo del possesso del titolo abilitante di estetista, dell’iscrizione al registro imprese (codice Ateco 96.02.02), dell’autorizzazione comunale (la licenza estetica) e del nulla osta ASL, non può in alcun modo erogare il needling cosmetico ed è sempre considerata un’attività abusiva, sanzionabile dalla legge.

Tutela delle imprese di estetica

Confestetica. l’associazione nazionale degli estetisti, segnala che negli ultimi tempi, si sono verificati alcuni tentativi di sabotaggio nei confronti delle imprese di estetica, messi in atto anche da vari soggetti privi dell’abilitazione in estetica.

Il settore dell’estetica è spesso altamente competitivo e non sempre tale competizione si svolge in maniera leale.

Può capitare, infatti, che un soggetto apparentemente concorrente all’attività di estetista, peraltro privo di titoli abilitanti, ricorra ad azioni volte a recare danno alle imprese di estetica, da lui viste come un competitor.

Il sabotaggio consiste in una o più azioni volte a recare danno alle imprese di estetica legittime. Oltre alle varie forme di danno materiale, il sabotaggio può configurarsi anche come un atto di concorrenza sleale, in particolar modo nella forma della diffusione di informazioni false o di natura denigratoria nei confronti della categoria di imprese di estetica (o dei prodotti e servizi che essa fornisce) che opera nel medesimo settore economico o che si rivolge alla medesima fascia di clientela (condizioni indispensabili per il sussistere della concorrenza).

A identificare tali azioni come 'atti di concorrenza sleale' è il comma 2 dell'articolo 2598 del Codice Civile, secondo il quale chiunque "diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente" è colpevole di concorrenza sleale.

A tutela delle imprese di estetica, che l’associazione Confestetica rappresenta collettivamente, qualora si dovessero ravvisare gli estremi, non esiterà ad agire nelle sedi giudiziarie competenti, contro chiunque tenti di sabotare in qualsiasi modo le attività di estetica, che sono tutelate dalla legge.

In conclusione, si può affermare che rientrano nel significato di sabotaggio tutti gli atti a scopi lesivi compiuti clandestinamente a danno di un soggetto rivale o concorrente, al fine di pregiudicarne l'attività e l’efficienza.