Il trucco permanente rappresenta una delle tecniche più avanzate dell’estetica, è l’evoluzione del trucco tradizionale che consente di diminuire le tempistiche dedicate al make-up creando un effetto assolutamente naturale e permanente del trucco.

Questo trattamento estetico viene eseguito anche per coprire alcune condizioni patologiche della pelle o come complemento degli interventi di chirurgia ricostruttiva del seno, come ad esempio l’areola-capezzolo, così come normato dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e confermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 04732/2021 del 18 giugno 2021.

Il trucco permanente viene utilizzato esclusivamente a fini estetici, mai decorativi e mai terapeutici.

Per erogare il trucco permanente, denominato anche dermopigmentazione, micropigmentazione, trucco semipermanente, disegno epidermico, camouflage o “tatuaggio medicale” si deve essere in possesso della speciale abilitazione dello Stato senza la quale non si può erogare in alcun modo detto trattamento. Il trucco permanente viene utilizzato esclusivamente a fini estetici per la correzione di inestetismi del viso e del corpo, per il miglioramento della immagine estetica in generale, nella copertura di cicatrici risultanti da interventi chirurgici o incidenti (camouflage).

Proprio a tutela della salute pubblica lo Stato ha promulgato la legge 4 gennaio 1990, n. 1 e ha disciplinato l’attività di trucco permanente detta anche dermopigmentazione con gli articoli 1, 2, 3, 4 e al terzo comma dell’articolo 6 lettera e) ed f), nonché all’articolo 10, attuato dal regolamento del dermografo, scheda 23 del D.M. 206/2015. 

Il trucco permanente deve essere effettuato da operatori estetici che abbiano ricevuto un’adeguata formazione, sia per gli aspetti di sicurezza (come richiamati dal manuale d’uso) sia per gli aspetti tecnici, igienici ed estetici dei trattamenti stessi, così come previsto tra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico indicate al terzo comma articolo 6 lettera f), legge 4 gennaio 1990, n. 1.

Il trucco permanente come regolamentato dall’articolo 1 della legge 1/1990, consiste in prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti e può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione del dermografo, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici. Sono escluse solo le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Per essere in possesso della speciale abilitazione dello Stato al fine di erogare il trucco permanente – dermopigmentazione, si deve frequentare obbligatoriamente un corso triennale in estetica, con un minimo di 900 ore annue e si devono studiare materie molto complesse come: Cosmetologia, Anatomia, Fisiologia, Estetica, Dermatologia, Psicologia, Tecnica applicata, Fisica, Chimica, Igiene, Dietologia, Alimentazione, Etica professionale, Diritto contrattuale, Diritto del lavoro, Sicurezza sul lavoro, Organizzazione e gestione aziendale, Tecniche di mercato, Disciplina di settore per l'esercizio dell'attività, Disciplina di settore negli altri stati, Lingua estera e Apparecchi elettromeccanici dermografo (per dermopigmentazione – trucco permanente).

Ottenuta l’abilitazione, ci si deve iscrivere obbligatoriamente al Registro delle Imprese (Ente Pubblico), come attività riservata per legge; quindi, solo se si è in possesso del titolo abilitante, il Sindaco dovrà rilasciare l’autorizzazione (licenza estetica) e l’ASL il relativo nullaosta.

Troppo spesso, si assiste ad un apparente caos, voluto e creato ad arte da soggetti che agiscono più o meno nascostamente per il proprio interesse particolare, a discapito dell’interesse collettivo. Infatti, questi soggetti interessati a vendere corsi, apparecchiature e pigmenti a tutti, diffondono e propagandano false indicazioni, pur di vendere a tutti ciò che dovrebbero vendere solo a chi è in possesso dei titoli abilitanti. In particolare, la falsa narrazione che rimbalza quotidianamente sui social e sui media è che per erogare il trucco permanente sia sufficiente frequentare un corso regionale igienico di poche ore, facendo passare questo corso igienico come abilitazione per erogare il trucco permanente.

L’equivoco alimentato da questi soggetti con veri artifizi è di voler far credere che il trucco permanente sia un tatuaggio decorativo, e con questa falsa classificazione, da loro stessi propagandata, tentano maldestramente di eludere la legge 4 gennaio 1990, n. 1, per ottenere più profitti.

Non sono poche le persone che cadono in questo inganno, pensando più o meno in buona fede che il trucco permanente sia un’attività libera per cui non serve la speciale abilitazione dello Stato.

Questa meschina propaganda messa in atto prevalentemente da soggetti interessati economicamente, ma anche da dipendenti pubblici di alcuni enti, che a vario titolo entrano in contatto con questi soggetti interessati a vendere corsi, apparecchiature e pigmenti per il trucco permanente, condiziona e distorce il mercato dell’estetica, creando una forte concorrenza sleale tra chi è in possesso della speciale abilitazione dello Stato (l’estetista) e chi invece eroga il trucco permanente senza essere in possesso di detta abilitazione.

Questa gravissima manipolazione propagandistica, porta alcune amministrazioni locali a commettere errori molto gravi, ovvero, non accertare i giusti titoli necessari per svolgere l’attività di trucco permanente, così come regolamentata dallo Stato, mettendo a rischio la salute pubblica, che può essere garantita solo rispettando la legge 4 gennaio 1990, n. 1.

Questa grave distorsione del mercato favorisce gli interessi particolari di una decina di soggetti interessati, compromettendo seriamente gli interessi collettivi delle 44.515 imprese di estetica, delle 80.000 estetiste regolarmente occupate e di diversi milioni di clienti finali.

Note
________________________

ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE DI TRUCCO PERMANENTE

Per chi esercita il trucco permanente senza i requisiti professionali di cui all'articolo 3 è inflitta dall’autorità regionale competente la sanzione amministrativa, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 12 della legge 4 gennaio 1990, n. 1.

L’articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prevede il principio di specialità, ovvero, quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale.

L’articolo 12 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 ha sostituito l’artico 348 del codice penale con il seguente:

 «Art. 348 (Esercizio abusivo di una professione).

  • Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.
  • La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.
  • Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo».

L’articolo 2 del D.Lgs. 16 ottobre 2020, n. 142, in attuazione della direttiva (UE) 2018/958, individua il «titolo professionale protetto»: una forma di regolamentazione di una professione secondo cui l'uso del titolo in un’attività professionale o un gruppo di attività professionali è subordinato, direttamente o indirettamente, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di una specifica qualifica professionale, e secondo cui l'uso improprio di tale titolo è soggetto a sanzioni.  Il titolo per erogare il trucco permanente è normato dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1.

  • Il trucco permanente si effettua con il possesso di una specifica qualifica professionale così come disposto al comma uno dell’articolo 3 e dal comma quattro articolo 4 legge 4 gennaio 1990, n. 1.
  • Il trucco permanente può essere erogato solo dopo l’iscrizione obbligatoria presso l’ente pubblico dotato di autonomia funzionale, denominato Registro delle Imprese, così come disposto dall’articolo 2 legge 4 gennaio 1990, n.1. L’iscrizione è subordinata al possesso della specifica qualifica professionale con accertamento delle specifiche professionalità, comma quattro dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1.
  • l’eventuale uso improprio di tale titolo è soggetto a sanzioni articolo 12 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 in combinato disposto con il richiamato art. 9 della l. 689/1981.