Un po' per moda, per status, per interessi economici, o per ignoranza, molti chiamano tatuaggio con finalità medica, ciò che di fatto non ha alcuna finalità terapeutica. Infatti, il tatuaggio impropriamente definito medicale, non cura alcuna malattia e definirlo tale, risulta essere altamente ingannevole e fuorviante.

In realtà il tatuaggio con finalità medica altro non è che il Tatuaggio con finalità Estetica Correttiva, ovvero è una tecnica estetica finalizzata a colorare la cute attraverso l’introduzione di inchiostri specifici nello strato superficiale del derma papillare con l’ausilio di un dispositivo elettrico chiamato dermografo e aghi monouso.

Ciò che differenzia il “tatuaggio con finalità medica”, correttamente chiamato Tatuaggio Estetico Correttivo (TEC) dal tatuaggio artistico sono le finalità, cioè il campo di applicazione.

Il tatuaggio artistico ha la finalità di decorare il corpo, mentre il “tatuaggio con finalità medica” ha la finalità di migliorare l’aspetto e l’immagine estetica attraverso la modificazione, la correzione, l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti sul corpo e sul viso.

Il “tatuaggio con finalità medica” è l’attività propria dell’estetista, che in forza della sua abilitazione esclusiva, riconosciuta per legge, può essere eseguita solo all’interno di un centro estetico autorizzato dal Comune di pertinenza con il rilascio della “licenza estetica”, dal “nulla osta” sanitario della rispettiva ASL, previa iscrizione obbligatoria come impresa estetica in Camera di Commercio.

In qualsiasi altro luogo, diverso dal centro estetico, così come stabilito dalla legge nazionale, non è consentito eseguire il “tatuaggio con finalità medica”, quindi nemmeno in un ambulatorio medico con “licenza comunale sanitaria”, in quanto risulta sprovvisto della “licenza comunale estetica”, dove quest’ultima viene rilasciata solo ed esclusivamente a chi è in possesso del titolo abilitante di estetista.

Il “tatuaggio con finalità medica” ha una vasta gamma di applicazioni. Viene in genere eseguita su persone che hanno necessità di coprire condizioni patologiche della cute, ripristinare l’aspetto di una cute sana o come complemento agli interventi di chirurgia ricostruttiva.

Il Ministero della Salute, con la circolare 0014138-15/05/2019-DGPRE-MDS-P, utilizzando il termine “ingannevole” tatuaggio con finalità medica aveva vietato all’estetista di svolgere l’attività propria prevista dalla legge, ovvero il tatuaggio del complesso areola capezzolo, tenendola ferma per oltre due anni, con tutti gli effetti negativi che poi ne sono derivati, anche per tutte quelle donne malate oncologiche che in tutto quel tempo, non hanno potuto sottoporsi a tale trattamento. Fortunatamente, questa volta la legge ha prevalso, infatti, su ricorso presentato da Confestetica, il Consiglio di Stato con sentenza definitiva n. 04732/2021, ha definitivamente annullato quella circolare del Ministero della Salute, evidenziando che il “tatuaggio con finalità medica” è attività propria dell’estetista.

La sentenza ha posto una pietra tombale sulla questione, anche se a dire il vero la legge n. 1 del 4 gennaio 1990 e il D.M. n. 352 del 1994 e il D.M. n. 206 del 2015 erano già inequivocabili in tal senso. Ma visto che siamo in un paese che si chiama Italia dove per alcuni furbetti le leggi sono interpretabili e addirittura con propaganda non sense, invocano il vuoto normativo, che di fatto non esiste, è bene far intervenire il Consiglio di Stato in modo netto e chiaro.

L’istituto superiore di Sanità, nella relazione del 27 aprile 2021, ha chiarito che nel caso di pazienti oncologici, il “tatuaggio con finalità medica” del complesso areola capezzolo, non costituisce una fase della procedura medica, ma una fase estetica, che interviene a valle del percorso diagnostico-terapeutico che tende a garantire, un buon esito estetico finale capace di restituire un equilibrio ed un benessere psicologico altrimenti compromesso.

L’attività estetica svolta dall’estetista abilitata è in perfetta sintonia con la definizione di salute dell’OMS in base alla quale: la salute è “uno stato di completo benessere fisico, sociale e mentale, e non soltanto l’assenza di malattia o di infermità”.

È ingannevole, quindi, definirlo “ttatuaggio con finalità medica come se fosse un trattamento terapeutico, ovvero, il complesso dei mezzi e dei provvedimenti usati per contrastare le malattie, i loro sintomi e le possibili complicanze, caso in cui prevarrebbe la finalità terapeutica, quanto, piuttosto, di un trattamento estetico che contribuisce a recuperare l’integrità corporea lesa dalla preesistente

condizione patologica, alleviando il disagio psicologico e ripristinando l’autostima del cliente, che non può in questo caso definirsi paziente, quale componente fondamentale finalizzata al recupero del benessere e di una socialità piena.

Per trattamento terapeutico si intende un trattamento che prevede il ricorso ad un piano terapeutico ed il “tatuaggio con finalità medica” non rientra in tale categoria non potendo essere assimilato ad un “trattamento” terapeutico.

In definitiva, il “tatuaggio con finalità medica” è l’atto che, attraverso l’introduzione di pigmenti, mira ad ottenere una restitutio ad integrum della parte lesa a seguito di ricostruzione chirurgica.

Ci auguriamo, che dopo la lettura di questo articolo, si possa cominciare a chiamare il “tatuaggio con finalità medica” correttamente, con il nome proprio Tatuaggio Estetico Correttivo TEC, onde evitare di utilizzare termini impropri e ingannevoli.

Il “tatuaggio con finalità medica”, Tatuaggio Estetico Correttivo (TEC), dermopigmentazione, micropigmentazione, trucco semipermanente, disegno epidermico, camouflage, trucco permanente e Permanent Make Up, (PMU), sono tutti sinonimi della stessa tecnica estetica e devono essere obbligatoriamente eseguiti da estetisti abilitati, solo nei centri estetici, così come previsto dall’articolo 2 della legge n. 1 del 4 gennaio 1990 e non in un ambulatorio medico con “licenza sanitaria” o ancor meno in un centro di tatuaggi, visto che entrambi sono sprovvisti della “licenza comunale di estetica”.

Svolgere l’attività di estetista, senza titoli abilitanti e senza “licenza comunale”, viola l’articolo 348 del Codice penale esercizio abusivo della professione.

 

Link a tatuaggio con finalità medica - termine ingannevole
https://www.confestetica.it/comunicazioni/tatuaggio-con-finalita-medica-termine-ingannevole